Convenzione 103
Art. 3
37 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni donna a cui si applica la presente convenzione ha diritto, dietro presentazione di un certificato medico che indica la data presunta del suo parto, ad un congedo per maternità.
2. La durata di questo congedo sarà di almeno dodici settimane e una parte del congedo dovrà essere presa obbligatoriamente dopo il parto.
3. La durata del congedo preso obbligatoriamente dopo il parto sarà determinata dalla legislazione nazionale ma non potrà in alcun caso essere inferiore a sei settimane; il resto del periodo totale di congedo potrà essere utilizzato, secondo quanto deciderà la legislazione nazionale, sia prima della data presunta del parto, sia dopo la data di cessazione del congedo obbligatorio, sia ancora in parte anteriormente alla prima di queste date e in parte dopo la seconda.
4. Quando il parto ha luogo dopo la data presunta, il congedo preso anteriormente è in ogni caso prolungato fino alla data effettiva del parto e la durata del congedo da prendersi obbligatoriamente dopo il parto non dovrà essere ridotta.
5. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante da gravidanza, la legislazione nazionale deve prevedere un congedo prenatale supplementare la cui durata massima può essere fissata dall'autorità competente.
6. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante dal parto, la donna ha diritto a un prolungamento del congedo post-natale la cui durata massima può essere fissata dall'autorità competente.
Storico versioni
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