Convenzione 91
Art. 3
3 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni persona alla quale si applichi la presente convenzione ha diritto dopo dodici mesi di servizio continuo, a ferie annuali pagate la cui durata sarà:
a) per i capitani o gli ufficiali dell'equipaggio, nonché per gli ufficiali o operatori di radio, di almeno diciotto giorni lavorativi per ogni anno di servizio;
b) per gli altri membri dell'equipaggio, di almeno dodici giorni lavorativi per ogni anno di servizio.
2. Ogni persona che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ininterrotto avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.
3. Ogni persona licenziata, senza che vi sia stata alcuna colpa da parte sua, prima di aver prestato sei mesi di servizio ininterrotto, avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.
4. Al fine di determinare l'epoca alla quale le ferie sono dovute:
a) qualsiasi servizio effettuato che non sia prescritto nel contratto di assunzione marittimo è incluso nel calcolo del periodo di servizio ininterrotto;
b) le interruzioni di servizio di breve durata, che non siano imputabile ad atto o colpa dell'interessato e che non superino un totale di sei settimane in tutto il periodo di dodici mesi, non devono essere considerate un'interruzione alla continuità del periodo di servizio che le precede o che le segue;
c) la continuità del servizio non deve essere considerata interrotta da qualsiasi cambiamento nella gestione o proprietà della nave o delle navi a bordo della quale o delle quali l'interessato ha prestato servizio.
5. Non sono calcolati agli effetti delle ferie annuali pagate:
a) i giorni festivi ufficiali o stabiliti dalla consuetudine;
b) le interruzioni di servizio dovute a malattia o ad infortunio.
6. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere il frazionamento delle ferie annuali dovute in virtù della presente convenzione o l'accumularsi delle ferie acquisite nel corso di un anno con ferie successive.
7. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere che le ferie annuali dovute in virtù della presente convenzione potranno essere sostituite, in casi molto eccezionali quando lo richiedano le necessità del servizio, da un'indennità in danaro almeno equivalente alla rimunerazione prevista all'.
Storico versioni
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