Art. 21
Convenzione 120Parte II

Art. 21

132 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-21-3