Art. 2
Convenzione 123Parte II

Art. 2

151 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. Le persone che non abbiano raggiunto un'età minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all'interno delle miniere. 2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa età minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica. 3. L'età minima non può, in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.
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