Convenzione 115›Parte I
Art. 2
65 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione si applica a tutte le attività che comportino la esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.
2. La convenzione non si applica nè alle sostanze radioattive, sigillate o no, nè agli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, i quali in considerazione della circostanza che le dosi di radiazioni ionizzanti ricevibili da essi sono deboli, saranno esclusi dalla sua applicazione in uno dei modi con cui si darà esecuzione alla convenzione, previsti all'.
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