Art. 2
Convenzione 127Parte II

Art. 2

177 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi. 2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attività economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-2-11