Convenzione 127›Parte II
Art. 2
177 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi.
2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attività economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-2-11