Art. 2
Convenzione 91

Art. 2

2 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione: a) del pilota che non sia membro dell'equipaggio; b) del medico che non sia membro dello stato maggiore; c) del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio; d) delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione; e) delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale; f) delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una società di radiotelegrafia; g) dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio; h) delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio; i) delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione. 2. L'autorità competente può previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.
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