Convenzione 119›Parte VI
Art. 18
104 / 191In vigore dal 13 dic 1970
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-18-3