Convenzione 115›Parte III
Art. 18
81 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno, dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni; in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-18-2