Art. 17
Convenzione 120Parte II

Art. 17

128 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi. Quando la natura del lavoro lo richiede, l'autorità competente deve prescrivere l'impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.
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