Art. 16
Convenzione 119Parte IV

Art. 16

102 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
La legislazione nazionale in applicazione delle norme della presente convenzione sarà elaborata dall'autorità competente previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e di lavoratori interessate, nonché, occorrendo, di quelle dei fabbricanti.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-16-4