Art. 14
Convenzione 120Parte II

Art. 14

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In vigore dal 13 dic 1970
Sedili idonei ed in numero sufficiente devono essere messi a disposizione dei lavoratori, che devono avere la possibilità di utilizzarli in modo ragionevole.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-14-6