Art. 12
Convenzione 124Parte II

Art. 12

174 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente , la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-12-9