Art. 12
Convenzione 115Parte II

Art. 12

75 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni devono essere sottoposti ad un adeguato esame medico, prima o subito dopo la destinazione a tali lavori, e dovranno in seguito subire ulteriori controlli medici a intervalli adeguati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-12-5