Convenzione 103
Art. 12
46 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata.
La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dalla fine del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-12-3