Art. 11
Convenzione 120Parte II

Art. 11

122 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
I locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere sistemati in modo tale che la salute dei lavoratori non risulti esposta ad alcun effetto dannoso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-11-7