Art. 11
Convenzione 115Parte II

Art. 11

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In vigore dal 13 dic 1970
Un adeguato controllo dei lavoratori e dei posti di lavoro dovrà essere svolto per poter misurare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e alle sostanze radioattive, al fine di verificare il rispetto dei livelli stabiliti.
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