Convenzione 127›Parte II
Art. 11
186 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata.
La denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-11-11