Art. 10
Convenzione 123Parte II

Art. 10

159 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e ad ogni atto di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-10-9