Convenzione 122›Parte II
Art. 10
148 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l' precedente, la denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
b) a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-10-8