Convenzione 119›Parte III
Art. 10
96 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l'impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere.
2. Il datore di lavoro dovrà disporre e mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.
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