Art. 10
Convenzione 119Parte III

Art. 10

96 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l'impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere. 2. Il datore di lavoro dovrà disporre e mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-10-6