Art. 1
Convenzione 119Parte I

Art. 1

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In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTASETTESIMA SESSIONE (Ginevra, 5-26 giugno 1963) CONVENZIONE 119 Convenzione sulla protezione dalle macchine La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi nella sua quarantasettesima sessione, il 5 giugno 1963; Avendo deciso di adottare diverse norme relative al divieto di vendita, affitto ed utilizzazione delle macchine sprovviste di idonei dispositivi di protezione, argomento costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali norme assumano forma di convenzione internazionale, approva, oggi venticinque giugno millenovecentosessantatre, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963: . 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione sono considerate macchine tutte le macchine, nuove od usate, mosse da forza che non sia quella umana. 2. L'autorità competente di ciascun paese determinerà se ed in quale misura le macchine, nuove od usate, mosse dalla forza umana, presentino pericoli per l'integrità fisica dei lavoratori e debbano essere considerate come macchine ai fini dell'applicazione della presente convenzione. Tali decisioni saranno prese previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. L'iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualunque di tali organizzazioni. 3. Le disposizioni della presente convenzione: a) non si applicano ai veicoli stradali o spostantisi su rotaie, quando siano in movimento, se non per quanto attiene alla sicurezza del personale di guida; b) non si applicano alle macchine agricole mobili, se non per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori il cui impiego è in rapporto con tali macchine.
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