Convenzione 99
Art. 1
20 / 191In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE
TRENTAQUATTRESIMA SESSIONE
(Ginevra, 6-29 giugno 1951)
CONVENZIONE 99
Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi dell'agricoltura
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951, per la sua trentaquattresima sessione.
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai metodi di fissazione dei salari minimi nell'agricoltura, questione che costituisce l'ottavo punto all'ordine del giorno della sessione.
Avendo deciso che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.
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1. Ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a istituire o a mantenere metodi appropriati che permettano di fissare dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole nonché nelle attività collegate.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, di determinare le imprese, le occupazioni e le categorie di persone a cui saranno applicati i metodi di fissazione dei salari minimi previsti al paragrafo precedente.
3. L'autorità competente potrà escludere dall'applicazione dell'insieme o di talune delle disposizioni della presente convenzione le categorie di persone riguardo alle quali queste disposizioni sono inapplicabili per la loro condizione di impiego, come i membri della famiglia del conduttore impiegati da quest'ultimo.
Storico versioni
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