Art. 1
Convenzione 91

Art. 1

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In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE TRENTADUESIMA SESSIONE (Ginevra, 8 giugno-2 luglio 1949) CONVENZIONE 91 Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (Riveduta nel 1949) La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione parziale della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1946, adottata dalla Conferenza nella sua ventottesima sessione, questione compresa nel dodicesimo punto all'ordine del giorno della sessione, Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949: . 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolata in un territorio per il quale sia in vigore la presente convenzione. 2. La legislazione nazionale determinerà in quali casi si considererà che una nave effettui la navigazione marittima. 3. La presente convenzione non si applica: a) ai battelli in legno di costruzione primitiva, quali sambuchi o giunchi; b) alle navi destinate alla pesca o ad operazioni in diretta relazione con questa attività, alle navi destinate alla caccia alla foca o ad operazioni similari; c) alle imbarcazioni che navigano nelle acque di un estuario 4. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive potranno prevedere l'esenzione dalle disposizioni della presente convenzione per le navi la cui stazza lorda registrata è inferiore a 200 tonnellate.
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