Art. XX · Registrazione
Convenzione

Art. XX

20 / 28

Registrazione

In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XX Registrazione A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura provvederà a farla registrare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in base all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A PARIGI, in questo primo giorno di luglio 1953, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il Direttore generale di detta Organizzazione ne rilascerà copia conforme agli Stati firmatari o aderenti come pure agli altri Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xx