Art. VIII · Cooperazione con l'UNESCO e con altre Organizzazioni
Convenzione

Art. VIII

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Cooperazione con l'UNESCO e con altre Organizzazioni

In vigore dal 28 nov 1970
Articolo VIII Cooperazione con l'UNESCO e con altre Organizzazioni L'Organizzazione collabora con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essa può del pari collaborare con altre organizzazioni previa decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
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