Convenzione
Art. VII
7 / 28Contributi finanziari
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo VII
Contributi finanziari
1. Ogni Stato Membro partecipa tanto alle spese di impianto che alle spese correnti di funzionamento dell'Organizzazione:
a) per il periodo spirante il 31 dicembre 1956, in conformità del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione, successivamente;
b) in base a delle tabelle fissate ogni tre anni dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, sulla base della media del reddito nazionale netto al costo dei fattori di ogni Stato Membro relativi agli ultimi tre anni per i quali esistano delle statistiche.
Tuttavia,
(i) per ogni programma di attività, il Consiglio può determinare
con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, la percentuale massima che ogni Stato Membro può essere tenuto a pagare per quanto riguarda l'ammontare totale dei contributi fissati dal Consiglio per coprire i costi annuali di tale programma, una volta che tale percentuale massima è stata fissata, il Consiglio può modificarla con la stessa maggioranza, a condizione che nessuno Stato Membro partecipante a questo programma voti contro tale modifica.
(ii) Il Consiglio può decidere, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, di tenere conto di particolari circostanze relative ad uno Stato Membro e modificarne il contributo di conseguenza. Per l'applicazione della presente disposizione, si ritiene si verifichino circostanze speciali allorchè il reddito nazionale per abitante in uno Stato Membro sia inferiore ad un ammontare che verrà determinato dal Consiglio con la stessa maggioranza.
2. Nel caso in cui la partecipazione dell'Organizzazione ad un progetto nazionale o plurinazionale costituisca un programma di attività della Organizzazione; si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 1 a meno che il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, non decida altrimenti.
3. I contributi che uno Stato Membro deve versare in base al summenzionato paragrafo 1 sono calcolati in funzione dei programmi ai quali esso partecipa, ed utilizzati soltanto per tali programmi.
4. a) Il Consiglio esigerà dagli Stati che diverranno parti della presente Convenzione dopo il 31 dicembre 1954 il versamento, oltre al loro contributo per le spese future di impianto e per le spese correnti di funzionamento, di un contributo speciale per le spese di impianto sostenute in precedenza dall'Organizzazione per i programmi ai quali essi partecipano. Il Consiglio esige da ogni Stato Membro un contributo analogo per ogni programma al quale parteciperà in un tempo successivo.
L'ammontare di tale contributo speciale verrà fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
b) Tutti i contributi versati in base alle disposizioni del precedente comma (a) serviranno a ridurre i contributi degli altri Stati Membri a ciascuno di detti programmi.
5. I contributi dovuti in base al presente Articolo devono essere versati conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione.
6. Nei limiti dei poteri che gli sono delegati in base al comma (a) del paragrafo 1 dell'Articolo VI e, con la riserva di eventuali direttive del Consiglio, ogni Direttore generale può accettare doni e lasciti fatti all'Organizzazione purchè non siano oggetto di condizioni incompatibili con gli scopi dell'Organizzazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-vii