Convenzione
Art. VI
6 / 28Direttori generali e personale
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo VI
Direttori generali e personale
1. a) Il Consiglio nomina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, un Direttore generale per ogni laboratorio per un periodo determinato e lo può licenziare con la stessa maggioranza.
Per il laboratorio che egli dirige, ogni Direttore generale è il funzionario esecutivo più elevato in grado dell'Organizzazione e la rappresenta negli atti della vita civile. Per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria, egli si uniforma alle disposizioni del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione. Il Consiglio può, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, delegare ai Direttori generali, che agiscono separatamente o congiuntamente, il potere di agire in nome dell'Organizzazione in altri settori. Ogni Direttore generale sottopone al Consiglio un rapporto annuale e prende parte a tutte le sue riunioni, senza diritto di voto.
b) Il Consiglio può differire la nomina di un Direttore generale per tutto il tempo che lo ritenga necessario dopo l'entrata in vigore della Convenzione o in caso di vacanza successiva. Il Consiglio designa allora, in sostituzione del Direttore generale, una persona di cui stabilisce i poteri e le responsabilità.
2. Ogni Direttore generale è assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segreteria ritenuto necessario ed autorizzato dal Consiglio.
3. Il personale è assunto e licenziato dal Consiglio su segnalazione del Direttore generale competente. Le assunzioni ed i licenziamenti sono deliberati con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
Il Consiglio può, con la stessa maggioranza, delegare agli organi sussidiari creati in base al paragrafo 12 dell'Articolo V nonché ai Direttori generali, una parte dei propri poteri in materia di assunzioni e di licenziamenti. Le assunzioni sono effettuate e terminano in base allo Statuto del Personale adottato dal Consiglio con la maggioranza di cui sopra. Coloro che, su invito del Consiglio, vengono chiamati ad eseguire dei lavori in un laboratorio senza far parte del personale statutario, sono posti sotto l'autorità del Direttore generale competente e soggetti a tutte le norme generali stabilite dal Consiglio.
4. Le responsabilità dei Direttori generali e del personale nei confronti dell'Organizzazione sono esclusivamente di carattere internazionale. Nell'adempimento dei loro compiti essi non devono chiedere nè ricevere istruzioni da alcun governo nè da alcuna autorità estranea alla Organizzazione. Gli Stati Membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità dei Direttori generali e del personale e a non cercare di influenzarli nel corso dell'adempimento dei loro compiti.
Storico versioni
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