Convenzione
Art. V
5 / 28Il Consiglio
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo V
Il Consiglio
1. Il Consiglio è composto da non più di due delegati per ogni Stato Membro, i quali possono intervenire alle riunioni del Consiglio accompagnati da consiglieri.
2. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio:
a) determina la linea di condotta dell'Organizzazione in materia scientifica, tecnica e amministrativa;
b) approva i programmi di attività dell'Organizzazione;
c) adotta, con la maggioranza di due terzi degli Stati Membri rappresentati e votanti, le parti del bilancio relative ai diversi programmi di attività e stabilisce le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione in base al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione;
d) controlla le spese, approva e pubblica i rendiconti annuali verificati dall'Organizzazione;
e) decide la composizione del personale;
f) pubblica uno o più rapporti annuali;
g) ha ogni altro potere e adempie tutte le altre funzioni necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e decide il luogo in cui verranno tenute le riunioni.
4. Ogni Stato Membro dispone di un voto nel Consiglio.
5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice degli Stati Membri rappresentati e votanti.
6. Allorchè la presente Convenzione o il Protocollo finanziario allegato ad essa prevede che un argomento richieda l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri e che il suddetto argomento riguardi direttamente un programma di attività, la maggioranza richiesta deve comprendere i due terzi di tutti gli Stati Membri partecipanti a tale programma.
7. Salvo il caso in cui la presente Convenzione o il Protocollo finanziario ad essa allegato prevede che un argomento richieda l'approvazione del Consiglio alla unanimità o alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, uno Stato Membro non ha diritto di voto su di un argomento che rientri nei limiti di un programma, secondo la definizione data dal Consiglio ai sensi dell'Articolo II, a meno che lo Stato in questione non partecipi a detto programma o che l'argomento non investa direttamente un programma al quale esso partecipa.
8. Uno Stato Membro non ha diritto di voto in Consiglio allorchè l'ammontare dei suoi contributi arretrati superi l'ammontare dei contributi da esso dovuti per l'esercizio finanziario in corso e per quello che l'ha immediatamente preceduto. Del pari, uno Stato Membro non ha diritto di voto in Consiglio su di un programma di attività, ove l'ammontare dei suoi contributi arretrati relativi a quel programma superi l'ammontare dei contributi da esso dovuti per l'esercizio finanziario in corso e per quello che l'ha immediatamente preceduto. Il Consiglio può tuttavia autorizzare lo Stato Membro in questione a votare, se il Consiglio ritiene, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dello Stato in questione.
9. Per la discussione di qualsiasi argomento in Consiglio, il quorum necessario è rappresentato dalla presenza della maggioranza dei delegati degli Stati Membri aventi diritto di voto sull'argomento in questione.
10. Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
11. Il Consiglio elegge un presidente e due vice-presidenti per la durata di un anno, e il cui mandato non può rinnovarsi più di due volte consecutive.
12. Il Consiglio istituisce un Comitato per le direttive scientifiche ed un Comitato finanziario, così come gli altri organi sussidiari necessari per la realizzazione degli scopi dell'Organizzazione e, in particolare, per l'esecuzione ed il coordinamento dei suoi diversi programmi. La creazione ed i compiti di tali organi vengono decisi dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. Nel rispetto alle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo finanziario ad essa allegato, gli organi sussidiari sopracitati fissano il proprio regolamento interno.
13. Nell'attesa del deposito dei propri strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo III possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori fino al 31 dicembre 1954. Tale facoltà non comporta il diritto di voto, a meno che i detti Stati non abbiano versato all'Organizzazione il contributo previsto al paragrafo dell' del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione.
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