Art. 8
LEGGE 3 giugno 1970, n. 380
In vigore dal 7 lug 1970
Sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, venti posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Con effetto dal 1 gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella S annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coefficiente 202), tecnico di 3ª classe (ex coeff. 229), tecnico di 2ª classe (ex coeff. 271): tecnico di la classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coeff. 402).
Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari è incrementata di cento unità.
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