Art. 3
LEGGE 3 giugno 1970, n. 380
In vigore dal 7 lug 1970
Con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo , sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici delle carriere del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:
ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;
ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: posti 450;
ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche: posti 300;
ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4246.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-06-03;380#art-3