Art. 19 · LEGGE 3 giugno 1970, n. 380

Art. 19

LEGGE 3 giugno 1970, n. 380

In vigore dal 7 lug 1970
Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli uffici tecnici di cui all' della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle università in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1 luglio 1968, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli uffici tecnici, e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.
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