Art. 14
LEGGE 3 giugno 1970, n. 380
In vigore dal 7 lug 1970
Alle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.
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