Art. 24 · LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

Art. 24

LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

In vigore dal 8 lug 1970
(Effetti della legge ed abrogazioni) I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970. Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1 gennaio 1971. Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli , vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - GIOLITTI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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