Art. 14 · LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

Art. 14

LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

In vigore dal 8 lug 1970
(Presentazione delle domande) I cittadini che aspirano al godimento di uno o più benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382#art-14