Art. 10
LEGGE 27 maggio 1970, n. 382
In vigore dal 8 lug 1970
(Commissioni provinciali sanitarie)
L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
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