Art. 4
LEGGE 27 maggio 1970, n. 365
In vigore dal 4 lug 1970
I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella.
I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina che compie i suddetti collaudi.
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