Art. 22
LEGGE 27 maggio 1970, n. 365
In vigore dal 4 lug 1970
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 maggio 4970
SARAGAT
RUMOR - TANASSI - GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-27;365#art-22