Art. 22 · LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

Art. 22

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 4970 SARAGAT RUMOR - TANASSI - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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