Art. 21
LEGGE 27 maggio 1970, n. 365
In vigore dal 4 lug 1970
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio della collettività, competono le indennità giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall' della legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, per i servizi in sede.
Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri.
Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-27;365#art-21