Art. 19 · LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

Art. 19

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 12 apr 1983
L'indennità di aeronavigazione, l'indennità di volo, l'indennità di imbarco e l'indennità di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennità di impiego operativo e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di impiego operativo, quest'ultima indennità è corrisposta per la differenza. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983 N. 78 Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente è considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.
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