Art. 18 · LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

Art. 18

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Articolo unico. - Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unità ed unità delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo mensile: dal 1-7-1970 dal 1-1-1971 Ufficiali............................ L. 6.500 L. 10.000 Aiutanti di battaglia e marescialli.. " 4.500 " 7.500 Sergenti maggiori e sergenti......... " 3.000 " 4.500
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