Art. 15 · LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

Art. 15

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII: comandi e reparti di impiego operativo (col. 1): corpi d'armata; divisioni; brigate; unità di supporto; reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità. Enti addestrativi (col. 2): centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento e di perfezionamento. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonchè sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII. L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti".
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