Art. 13
LEGGE 27 maggio 1970, n. 365
In vigore dal 4 lug 1970
Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attività di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennità relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.
Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attività di volo con percezione delle indennità di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell', primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.
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