Art. 14 · LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Art. 14

LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

In vigore dal 8 lug 1970
(Abrogazione) È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - GIOLITTI - COLOMBO - DONAT-CATTIN MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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