Art. 1 · LEGGE 25 maggio 1970, n. 371

Art. 1

LEGGE 25 maggio 1970, n. 371

In vigore dal 5 lug 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I beni immobili già in dotazione della Corona, elencati nella tabella A annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati. La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti usuari ai sensi della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia.
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