Art. 21
LEGGE 25 maggio 1970, n. 364
In vigore dal 8 mag 2004 al 31 dic 2026
(Interventi a favore degli associati).
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102
.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102
.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102
.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102
.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102
.
Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261.
COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-25;364#art-21