Art. 24 · LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Art. 24

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

In vigore dal 30 giu 1970
L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.
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