Art. 3
LEGGE 24 maggio 1970, n. 336
In vigore dal 21 ago 1974
COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N.261, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N.355
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Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.
Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.
I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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