Art. 40

Art. 40

Abrogato40 / 41
In vigore dal 11 giu 1970
(Abrogazione delle disposizioni contrastanti) Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
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