Art. 19 · LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Art. 19

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

In vigore dal 6 nov 2025
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. (25) Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. (16)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300#art-19